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AUTENTICHE
ED ALTRE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
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ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
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Può essere richiesta anche da una persona diversa rispetto
all'interessato, in possesso di :
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originale |
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fotocopia |
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documento di riconoscimento
per l’identificazione. |
E' bene ricordare che nel caso di PUBBLICI CONCORSI,
in cui sia prevista la presentazione di titoli, l'art.
2 comma 2 del D.P.R. 403/998 ha introdotto la facoltà
di sostituire le autentiche di copie dei medesimi con
una dichiarazione sostitutiva di notorietà, attestante
la conoscenza della loro conformità all'originale conseguito;
trattandosi di pubblicazione è consentita analoga dichiarazione,
specificandone il titolo.
Se prescritta
da specifica norma legislativa o regolamento viene effettuata
esclusivamente al dichiarante munito di:
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idoneo
e valido documento di riconoscimento |
Sia l'autentica di copia che di firma sono effettuabili
anche se residenti in altro Comune. La sottoscrizione
delle istanze rivolte agli uffici Pubblica Amministrazione
o gestori/esercenti servizi pubblici non è più soggetta
ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente
addetto, competente a ricevere la documentazione, ovvero
se trasmessa debitamente firmata con allegata la fotocopia,
non autenticata del documento di identità dell'interessato.
(art. 2 comma 10/11 legge 191/1998). E' fatto esplicito
divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere l'autenticazione
delle sottoscrizioni delle domande per la partecipazione
a selezioni ai fini dell'assunzione nelle stesse (art.
3 comma 5 Legge 127/97)
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Legalizzazione fotografie
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E’ possibile avvalersi
degli uffici anagrafici presentandosi muniti di:
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fotografia |
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documento di riconoscimento
in corso di validità |
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Dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà
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Consistenti “nell' attestazione di conoscenza
diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi
(art. 4 L. 4/1/1968 n. 15 - art. 2 D.P.R. 403/98)”.
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possono essere introdotte
nel previsto modulo dell'istanza |
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redatte su fogli separati,
ma funzionalmente collegati o richiamati all'istanza
medesima |
in entrambi i casi non è più necessario provvedere all'autenticazione
della sottoscrizione, salvi i casi previsti da specifiche
norme legislative o regolamenti.
Nota Bene: il contenuto di questa pagina è esclusivamente
dimostrativo ed è stato inserito al fine di evidenziare
le potenzialità del servizio. Pertanto, è necessario verificare
sempre le informazioni contenute in questa pagina con
gli Uffici Competenti.
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