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CERTIFICATI
I principali certificati sono:
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nascita |
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morte |
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matrimonio |
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stato libero |
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residenza |
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stato di famiglia |
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cittadinanza |
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cittadinanza + godimento dei diritti
politici |
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esistenza in vita |
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iscrizione nelle liste elettorali |
L'art. 11 delle legge 4 gennaio 1968, consente che siano certificabili
contestualmene in unico foglio i diversi stati o eventi indicati
alla voce certificati. Pertanto:
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residenza + cittadinanza |
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stato libero + cittadinanza |
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stato famiglia + residenza |
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stato famiglia + cittadinanza |
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stato famiglia + residenza + cittadinanza |
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residenza + cittadinanza + esistenza
in vita + iscrizione liste elettorali + godimento dei diritti
politici + stato famiglia + nascita |
A partire dal 22 febbraio 1999 è entrato in vigore il D.P.R.
403/98 "Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della
Legge 127/97 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative".
I certificati che possono essere sostituiti da
una dichiarazione in carta
semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma sono:
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data e luogo di nascita |
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residenza |
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cittadinanza |
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godimento dei diritti politici |
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stato di celibe, coniugato o vedovo |
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stato di famiglia |
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esistenza in vita |
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nascita del figlio |
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decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente |
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posizione agli effetti degli obblighi
militari |
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iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione |
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titolo di studio o qualifica professionale
posseduta |
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esami sostenuti |
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titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica |
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situazione reddituale o economica,
anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali |
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assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto |
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possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria |
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stato di disoccupazione |
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qualità di pensionato e categoria
di pensione |
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qualità di studente o di casalinga |
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qualità di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili |
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iscrizione presso associazioni
o formazioni sociali di qualsiasi tipo |
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non aver riportato condanne penali |
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qualità di vivenza a carico |
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tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. |
Non sono quindi più richiesti i certificati, gli estratti e gli
attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine
e grado all'università e quelli che devono essere presentati sia
agli Uffici della Motorizzazione civile che ai Comuni nell'ambito
di procedimenti di loro competenza. Fatte salve le eccezioni previste
per legge, tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi
nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione
dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili
con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
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certificati medici, sanitari, veterinari |
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certificati di origine e conformità
alle norme comunitarie |
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brevetti e marchi |
La dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse,
può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Tale dichiarazione
può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i certificati
anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio.
Sono sempre acquisiti
d'ufficio dall'amministrazione procedente i certificati relativi
a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione,
su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro. Le amministrazioni
sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo
restando l'applicazione delle sanzioni penali previste. Non è
più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare.
L'autocertificazione
è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai cittadini
extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono
residenti in Italia e le dichiarazioni sono limitate ai casi in
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da soggetti pubblici o privati italiani. I certificati
medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini
della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei
propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità
rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno scolastico.
Nota Bene: il contenuto
di questa pagina è esclusivamente
dimostrativo ed è stato inserito al fine di evidenziare le potenzialità
del servizio. Pertanto, è necessario verificare sempre le informazioni
contenute in questa pagina con gli Uffici Competenti.
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